Decreto Legge 6 agosto 2021, n. 111: Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti. (GU Serie Generale n.187 del 06-08-2021)
Dal 1° settembre 2021 si potrà accedere ai nostri corsi solo se provvisti della Certificazione verde COVID-19 (Green Pass)
Per la sicurezza di tutti abbiamo il dovere di adeguarci al nuovo Decreto Legge “Green Pass” del 06.08.2021, pertanto dal 1° settembre 2021 si potrà accedere all’Osteopathic College per lo svolgimento delle lezioni, degli esami e di tutti i nostri corsi solo se provvisti della Certificazione verde COVID-19 (Green Pass).
Il Green Pass può essere cartaceo o digitale, quello cartaceo può essere richiesto anche al proprio medico di base o in farmacia utilizzando la propria tessera sanitaria.
La Certificazione verde COVID-19 (Green Pass) attesta uno dei seguenti stati:
- avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2
- avvenuta guarigione dall’infezione da SARS-CoV-2
- effettuazione, nelle ultime 48 ore, di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2
Ricordiamo inoltre che rimangono sempre in vigore tutte le regole per la limitazione del contagio Covid-19.
I punti salienti estratti dal D.L.:
Nell’anno scolastico 2021-2022, l’attività scolastica e didattica sarà svolta in presenza. La misura è derogabile esclusivamente in singole istituzioni scolastiche o in quelle presenti in specifiche aree territoriali e con provvedimenti dei Presidenti delle Regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e dei sindaci, adottabili nelle zone arancioni e rosse e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all’insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti.
In linea con l’avviso del Comitato tecnico-scientifico, in tutte le istituzioni di istruzione sono adottate alcune misure di sicurezza minime:
- è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie; le linee guida possono derogare all’obbligo di mascherina se alle attività partecipano solo studenti vaccinati o guariti;
- è vietato accedere o permanere nei locali scolastici ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea oltre i 37,5°.
- dal 1° settembre 2021 al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19.